Quando spetta sempre
Il super Ecobonus 2020 consiste in un rimborso attraverso la detrazione del 110% della spesa sostenuta per tre fattispecie identificate dall’art.119 del decreto rilancio, valido per i lavori svolti dal dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.
Il super Ecobonus 2020, si determina in questi interventi:
1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’esterno dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie lorda disperdente dell’edificio stesso.
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
Beneficiari dell’ecobonus al 110 per cento
Il super Ecobonus 2020. Beneficiari dell’ecobonus al 110 per cento saranno non solo le prime e seconde case unifamiliari e i condomini, ma anche le strutture turistiche, gli enti non commerciali, compresi quelli appartenenti al terzo settore e quelli religiosi, gli immobili adibiti all’attività di scuola paritaria d’infanzia non profit, i beni provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica e quelli di associazioni e società sportive dilettanti.
Bonus facciate e bonus ristrutturazione
Il bonus facciate permette dall’inizio di quest’anno di ottenere un bonus del 90% in 10 anni sui lavori di riqualificazione delle facciate esterne degli edifici, residenziali e non, purché ubicati in aree urbanizzate. La norma prevede che se i lavori non comportino il rifacimento di una quota superiore al 10% degli intonaci il bonus è ottenibile senza sottostare a particolari condizioni, se invece la quota supera il 10% è necessario anche un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. In questo caso però i lavori certamente possono usufruire del super eco bonus. In nessun caso invece vi possono rientrare i lavori di ristrutturazione edilizia e di manutenzione previsti dal più longevo di tutti i bonus, quello appunto sulle ristrutturazioni, che attualmente consente di ottenere il 50% di detrazioni spalmato su 10 anni su lavori che abbiano un costo massimo di 96mila euro.
La cessione del credito
Infine, una novità molto importante prevista dal decreto rilancio all’articolo 121 è la possibilità di cedere il credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi, mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali e senza la necessità di anticipare i soldi per i lavori.
La cessione è possibile per tutti i lavori interessati da super eco bonus ed eco bonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione.
La normativa prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (sono i cinque bonus di cui sopra) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
2) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.