L’Italia riparte con il “bonus facciate”. Con la circolare n. 2/E di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha dettato tutte le istruzioni per fruire di questo importante incentivo fiscale: la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020. L’Agenzia delle Entrate ha dettato tutte le istruzioni per fruire di questo importante incentivo fiscale

Quali sono gli interventi agevolabili? 

Il bonus facciate riguarda il “recupero o restauro” della facciata esterna dell’edificio: strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Per precisare, si tratta dell’intero perimetro esterno dell’edificio: sia la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, che gli altri lati dello stabile. 

Ma quali sono, in concreto, gli interventi che possono fruire di questa agevolazione?

Facciamo qualche esempio: il rinnovo della facciata esterna dell’edificio include anche la tinteggiatura e la pulitura delle superficie (balconi inclusi), i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni. La detrazione non include solo la fase “operativa”, ma include, per esempio, anche le perizie, i sopralluoghi e la progettazione dei lavori. 

E gli affittuari?

I soggetti beneficiari della detrazione devono essere titolari di quello che tecnicamente si definisce “diritto reale di godimento”. Possono quindi fruire dell’agevolazione non solo i proprietari, ma anche gli inquilini. I titolari di un contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato regolarmente registrato. È però richiesto il consenso del proprietario per l’avvio dei lavori.

Come calcolare la detrazione? 

Per calcolare la detrazione si applicano diversi criteri a seconda che si tratti di persone fisiche o di imprese. Per le persone fisiche si fa riferimento al criterio di cassa e quindi alla data dell’effettivo pagamento. Che cosa succede allora per un intervento cominciato nel luglio del 2019, ma con pagamenti avvenuti in parte nel 2019 e in parte nel 2020? In questo caso, il “bonus facciate” sarà fruibile solo per le spese sostenute nel 2020. Diverso è invece il caso delle imprese individuali, delle società e degli enti commerciali. In questa tipologia si applica il criterio di competenza. Quindi alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, a prescindere dalla data di avvio degli interventi di recupero o restauro e dalla data dei pagamenti.

Bonus facciate”: chi, come e quando può fruire dell’agevolazione al 90%